Sez. L, Sentenza n. 1022 del 27/02/1978 (Rv. 390364 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - RILEVANZA - MOMENTO DETERMINANTE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - RILEVANZA - MOMENTO DETERMINANTE.*
Nel caso di aggravamenti per l'evoluzione di infermita gia denunciate od accertate, ovvero nel caso di nuove malattie invalidanti, bisogna valutare la loro concreta incidenza sulla capacita di guadagno e controllare la sussistenza del requisito di un anno di contribuzione in riferimento al quinquennio precedente la domanda amministrativa, fissando la decorrenza della pensione di invalidita dal primo giorno del mese successivo a quelli in cui i requisiti richiesti - durata quinquennale del rapporto assicurativo e stato invalidante - siano stati positivamente accertati. Quindi, ove sia accertata l'insussistenza dello stato d'invalidita alla data della domanda amministrativa, e dovere del giudice in relazione alla natura e decorso delle infermita riscontrate provvedere alla specifica indagine tecnica sull'epoca intermedia, cui con relativa esattezza possa essere riferito lo stato d'invalidita legale, non potendosi far coincidere tale epoca automaticamente con la data del deposito della relazione del consulente tecnico.*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)