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Sez. 1, Sentenza n. 3593 del 02/06/1980 (Rv. 407434 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - PERSONE GIURIDICHE - SOCIETA TASSABILI IN BASE A BILANCIO - MANCATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - RESPONSABILITA - DELL'AMMINISTRATORE SVOLGENTE DI FATTO ATTIVITA DI LIQUIDATORE - CONFIGURABILITA - SUCCESSIVA NOMINA DI UN LIQUIDATORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407434-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - PERSONE GIURIDICHE - SOCIETA TASSABILI IN BASE A BILANCIO - MANCATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - RESPONSABILITA - DELL'AMMINISTRATORE SVOLGENTE DI FATTO ATTIVITA DI LIQUIDATORE - CONFIGURABILITA - SUCCESSIVA NOMINA DI UN LIQUIDATORE - IRRILEVANZA.*

Ai sensi dell'art 265 del DPR 29 gennaio 1958, n 645, la responsabilita personale per il pagamento delle imposte dovute dai soggetti tassabili in base a bilancio sussiste anche a carico degli amministratori che abbiano di fatto compiuto attivita di liquidazione omettendo di pagare, con il relativo realizzo, le imposte predette, e non e esclusa dal fatto che, successivamente, si sia provveduto alla formale nomina di un liquidatore. (Conf 2925/78, mass n 392347; (Conf 2766/78, mass n 392178; (Conf 1273/78, mass n 390364; (Conf 3411/77, mass n 386959).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 265

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)