Sez. 1, Sentenza n. 2304 del 09/04/1996 Cc. (dep. 30/05/1996) Rv. 204923 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Liberazione anticipata - Applicazione con riferimento a periodi di detenzione all'estero - Partecipazione all'opera di rieducazione - Criteri di valutazione.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
Ai fini della concessione della liberazione anticipata, ai sensi dell'art. 54 dell'ordinamento penitenziario, con riferimento a periodo di detenzione trascorso all'estero, ove non vi sia stata sottoposizione del soggetto ad attività trattamentali, la prova della partecipazione (comunque non esauribile nella mera regolarità della condotta), può essere desunta anche da ogni altro elemento significativo della volontà del condannato di abbandonare gli schemi di vita devianti, valorizzando il suo comportamento in istituto, l'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi impostigli, l'eventuale attività lavorativa da lui svolta o altri elementi positivi riferibili al condannato, i quali lascino desumere da un lato la revisione critica della sua condotta e dall'altro l'evoluzione della sua personalità verso modelli di vita socialmente validi.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)