Sez. 1, Sentenza n. 6204 del 12/11/1999 Cc. (dep. 07/12/1999) Rv. 214832 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Presupposti per la concessione - Partecipazione all'opera rieducativa - Criteri di valutazione - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la prova di partecipazione del condannato all'opera di rieducazione può essere desunta non soltanto dall'impegno dimostrato nel corso del trattamento rieducativo, ma anche dal comportamento mantenuto dal soggetto nell'ambiente carcerario e, in particolare, dall'atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e dalla qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni di detenzione e con i familiari. (Fattispecie relativa a positiva valutazione di periodi di detenzione trascorsi all'estero a titolo di custodia cautelare e di espiazione di pena in relazione a reati colà commessi).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., DPR 29/04/1976 num. 431 art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)