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Sez. U, Sentenza n. 835 del 11/02/1982 (Rv. 418657 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - PREZZO - DETERMINAZIONE - CRITERI FISSATI DALL'ART. 26 DEL D.P.R. N. 2 DEL 1959 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418657-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - PREZZO - DETERMINAZIONE - CRITERI FISSATI DALL'ART. 26 DEL D.P.R. N. 2 DEL 1959 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

Per la Determinazione del prezzo della cessione in proprietà di alloggi economici e popolari, il criterio di favore fissato dallo art. 26 del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 27 aprile 1962 n. 231, non riguarda tutti gli immobili "costruiti a totale carico dello stato", ma solo quelli, fra tali immobili, destinati alle "categorie meno abbienti", e, pertanto, opera esclusivamente a vantaggio dei cessionari che, al momento della pregressa assegnazione in locazione, si trovavano in una particolare situazione di bisogno, espressamente considerata al fine dell'assegnazione medesima.*

Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 26, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)