Sez. 2, Sentenza n. 603 del 09/03/1970 (Rv. 345727 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - FASE CAUTELARE E FASE DI MERITO - CARATTERI - FUNZIONI - COMPETENZA DI ALTRO GIUDICE PER LA TRATTAZIONE DEL MERITO - ATTO INTRODUTTIVO DELLA FASE DI MERITO - CITAZIONE RIASSUNTIVA - CONTENUTO.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - FASE CAUTELARE E FASE DI MERITO - CARATTERI - FUNZIONI - COMPETENZA DI ALTRO GIUDICE PER LA TRATTAZIONE DEL MERITO - ATTO INTRODUTTIVO DELLA FASE DI MERITO - CITAZIONE RIASSUNTIVA - CONTENUTO.*
Il procedimento di denunzia di nuova opera o di danno temuto consta di due fasi la prima, caratterizzata da cognizione sommaria, e diretta alla emanazione di provvedimenti urgenti e cautelari la seconda, caratterizzata da cognizione piena in possessorio o petitorio, tende alla rimozione definitiva degli effetti della lesione derivante dall'opera o dal pericolo denunciato. Quando per la decisione del merito sia competente altro giudice ratione valoris, l'atto introduttivo della fase di merito e rappresentato dalla citazione riassuntiva, nel cui contenuto e da individuare la domanda secondo l'art 163 cod proc civ. (V 98-70, massima n 344789 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)