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Sez. 3, Sentenza n. 13975 del 06/03/2008 Cc. (dep. 03/04/2008) Rv. 239910 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte - Operazioni "giuridicamente" inesistenti - Vi rientrano - Fattispecie: operazioni di finanziamento dissimulato mediante acconti su forniture.
Stato
decisa il 2008-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239910-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati finanziari e tributari, tra le "operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte" di cui all'art. 1, comma primo, lett. a), D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, qualificate come "inesistenti" ai fini della configurabilità dei reati di cui agli artt. 2 ed 8 del citato decreto, devono intendersi anche quelle "giuridicamente" inesistenti, ovvero quelle aventi una qualificazione giuridica diversa. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto erroneo l'assunto del giudice di merito che, in relazione ad alcune operazioni di finanziamento dissimulato da acconti su forniture oggetto di false fatturazioni, ne aveva escluso la natura di operazioni inesistenti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)