Sez. 3, Sentenza n. 5804 del 21/01/2004 Ud. (dep. 12/02/2004) Rv. 227842 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | False fatturazioni - Divergenza parziale tra il reale ed il rappresentato - Sussistenza del reato.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati finanziari, il delitto previsto dall'art. 8 D.Lgs. n.74 del 2000 e dall'art. 4, comma primo, lett. d) legge n.516 del 1982, intende punire ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e l'espressione documentale di essa e non soltanto la mancanza assoluta dell'operazione. La falsa fatturazione quantitativa è punita non solo nel caso in cui la divergenza tra il reale ed il rappresentato è totale, ma anche quando è parziale e l'operazione economica si sia effettivamente verificata tra i soggetti indicati in fattura, ma in termini minori rispetto al dichiarato.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 516 art. 4 com. 1 lett. D, Legge 10/03/2000 num. 74 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)