Sez. L, Sentenza n. 8230 del 23/05/2003 (Rv. 563506 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Obbligo del datore di lavoro di adottare idonee misure protettive anche in relazione ad una organizzazione efficente dei servizi - Fattispecie relativa a rapina subita da guardia giurata adibita a due turni di lavoro consecutivi in violazione di un'ordinanza del Questore.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
A norma dell'art. 2087 cod. civ., il datore di lavoro, nell'esercizio dell'impresa, è tenuto ad adottare tutte le misure attinenti all'efficienza e al buon andamento del servizio, idonee ad evitare o a limitare eventuali danni a carico dei lavoratori, danni potrebbero essere provocati anche da un servizio non pienamente efficiente, e la sua responsabilità per il mancato assolvimento di tale obbligo non è esclusa né dalla colpa del lavoratore, né dalla colpa o dal dolo di terzi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato per difetto di motivazione la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto irrilevante il fatto che il ricorrente, guardia giurata adibita al controllo di un furgone portavalori, ferito nel corso di una rapina, fosse stato adibito a due turni di servizio consecutivi, in violazione di una ordinanza del Questore, senza compiere, e senza dar conto in motivazione, una adeguata valutazione della concreta efficienza causale di questo dato nella determinazione dell'evento lesivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Regio Decr. Legge 12/11/1936 num. 214
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)