Sez. L, Sentenza n. 3209 del 14/02/2006 (Rv. 588023 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Obbligo del datore di lavoro di rispettare la normativa sulla durata massima dell'orario di lavoro - Fattispecie relativa ad un incidente stradale provocato da un autista dopo una guida prolungata per oltre 14 ore.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
Nello spazio dell'art. 2087 cod. civ. rientra anche l'obbligo, in capo al datore di lavoro di chi svolga le mansioni di autista, di osservare le norme costituzionali, comunitarie e nazionali che fissano limiti temporali alla fatica della guida, le quali, attenendo all'efficienza e al buon andamento del servizio cui l'autista è preposto, siano idonee a prevenire e ad evitare il danno a sé e ad altri che un lavoratore costretto a svolgere un servizio in condizioni non di piena efficienza può determinare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo la quale una guida di 14 ore consecutive, senza la prova da parte del datore di lavoro di aver fatto osservare le pause previste dalla legge, era idonea a creare una condizione di fatica e di stress tale da eliminare del tutto la colpa del conducente, che alla guida di un'autobotte investiva un camion fermo senza segnalazioni ai margini della strada, provocando danni anche al mezzo che stava conducendo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Costituzione art. 36 com. 2, Decreto Legisl. 20/04/2003 num. 66 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)