Sez. 1, Ordinanza n. 638 del 17/05/1972 Cc. (dep. 27/11/1972) Rv. 122464 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - MANDATO DI CATTURA - RICORSO PER CASSAZIONE - CONTROLLO SULLA MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - MANDATO DI CATTURA - RICORSO PER CASSAZIONE - CONTROLLO SULLA MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
Il controllo che la Corte di Cassazione puo esercitare sulla sufficienza della motivazione del mandato di cattura, non puo estendersi fino al punto di verificare se gli enunciati indizi di colpevolezza siano concretamente idonei a far ritenere sussistente, sia pure in via ipotetica, il fatto-reato- ascritto all'imputato in quanto cio comporterebbe un esame di merito che e estraneo ai compiti istituzionali della Corte regolatrice e che, in ogni caso, dovrebbe essere espressamente previsto dalla legge. Al contrario, la Corte di Cassazione deve limitarsi a controllare la regolarita formale del provvedimento di cattura e, quindi, l'esistenza in esso della motivazione, cioe della sommaria indicazione delle fonti da cui sono stati tratti gli elementi che hanno suggerito al giudice di attribuire all'imputato, per il momento in via ipotetica, la commissione del reato. E se, eventualmente, gli indizi indicati nel mandato non eranò sufficientì a determinarne l'emissione, come, invece, e richiesto dall'art 252 cod proc pen, l'imputato dovra scegliere la via della richiesta di scarcerazione ex art 269 cod proc pen e non quella del ricorso per Cassazione previsto dall'art 263 bis cod proc pen, esperibile solo quando l'indicazione delle fonti di accusa sia stata completamente omessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 252
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)