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Sez. L - , Sentenza n. 31946 del 06/12/2019 (Rv. 656527 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Trasferimento di azienda - Direttiva 2001/23/CE - Inapplicabilità delle tutele ex art. 5, comma 1 - Concordato preventivo - Inclusione - Condizioni - Fine liquidatorio - Necessità.
Stato
decisa il 2019-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656527-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

L'art. 5, comma 1, della Direttiva 2001/23/CE che, in deroga agli artt. 3 e 4 della stessa direttiva, rende inapplicabili le tutele ivi previste per i lavoratori in caso di trasferimento di imprese, o di rami di esse, nei casi in cui il cedente sia oggetto di procedura fallimentare, o di una procedura d'insolvenza analoga, a condizione che tale procedura venga aperta al fine di liquidare i beni del cedente e si svolga sotto il controllo di un'autorità competente, può applicarsi anche al caso in cui l'impresa sia in concordato preventivo, qualora, accertata l'impossibilità della continuazione dell'attività, anche tale procedura abbia necessariamente un fine liquidatorio, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47, Cod. Civ. art. 2112, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 12/03/2001 num. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)