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Sez. L - , Sentenza n. 10414 del 01/06/2020 (Rv. 657851 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale o per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività - Accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, l. n. 428 del 1990 - Idoneità ad apportate deroghe all'art. 2112 c.c. in relazione al trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657851-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lett. c), della l. n. 675 del 1977, ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990, inserito dal d.l. n. 135 del 2009, conv. in l. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in quanto la locuzione - contenuta del predetto comma 4-bis - "Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo", va letta in conformità al diritto dell'Unione europea ed alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa C-561/07 (all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non "in vista della liquidazione dei beni", non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa. (Fattispecie relativa a cessione di compendio aziendale da Alitalia CAI ad Alitalia SAI).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47 com. 4, Decreto Legge 25/09/2009 num. 135 art. 19 quater, Legge 20/11/2009 num. 166 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 2 com. 5 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 12/03/2001 num. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)