Sez. 3, Sentenza n. 614 del 24/02/1969 (Rv. 338837 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - ACQUISTI - MODALITA - ACQUISTI DEL SINGOLO PARTECIPANTE IN NOME PROPRIO - ACQUISTO IN FAVORE DELLA COMUNIONE - ESCLUSIONE - OBBLIGO EVENTUALE DI RITRASFERIRE ALLA COMUNIONE IL BENE ACQUISTATO.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - ACQUISTI - MODALITA - ACQUISTI DEL SINGOLO PARTECIPANTE IN NOME PROPRIO - ACQUISTO IN FAVORE DELLA COMUNIONE - ESCLUSIONE - OBBLIGO EVENTUALE DI RITRASFERIRE ALLA COMUNIONE IL BENE ACQUISTATO.*
La comunione tacita familiare, quale Forma di organizzazione economica interna, priva di personalita giuridica e di soggettivita, sia pure attenuata, nei confronti del terzo contraente, non puo acquistare direttamente se non attraverso la spendita da parte dello stipulante, anche se questi sia uno dei suoi consorti, del nome dei singoli componenti, ovvero attraverso gli altri mezzi forniti all'uopo dall'ordinamento giuridico. Negli altri casi, poiche l'appartenenza di un soggetto al nucleo comunitario non toglie a lui la capacita negoziale individuale, il consorte acquirente in nome proprio acquista direttamente soltanto a se stesso, anche se si tratti di un bene che si riferisca all'attivita comune, ed egli abbia per l'acquisto utilizzato il danaro appartenente alla comunione salvo l'Obbligo di lui, eventualmente, di ritrasferire ad essa il bene acquistato. (V. 1371-64 1261-60 3021-58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)