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Sez. 3, Sentenza n. 835 del 10/02/1981 (Rv. 411324 - 01)

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - ACQUISTO DI UN BENE DAL SINGOLO PARTECIPANTE - ACQUISIZIONE AUTOMATICA ALLA COLLETTIVITA - ESCLUSIONE - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO.*
Stato
decisa il 1981-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411324-01

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - ACQUISTO DI UN BENE DAL SINGOLO PARTECIPANTE - ACQUISIZIONE AUTOMATICA ALLA COLLETTIVITA - ESCLUSIONE - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO.*

Nella comunione tacita familiare, qualunque sia l'attivita esercitata, il bene acquistato dal singolo partecipante (con i proventi comuni), in Mancanza di una norma che ne legittimi l'acquisto automatico da parte della collettivita, Forma oggetto unicamente di un Obbligo di trasferimento, dal singolo acquirente agli altri membri della comunione, che non e suscettibile di esecuzione specifica, ma, ove inadempiuto, puo dar luogo solo ad un'Azione di risarcimento del danno. Al giudice, peraltro, mentre e vietato di incidere sulla titolarita formale del bene (che, salvo l'adempimento spontaneo dell'Obbligo di trasferimento, permane in capo al singolo acquirente, sicche solo costui potra disporne nei rapporti con i terzi), non e precluso l'accertamento, sul piano dei rapporti interni alla comunione, della destinazione del bene suddetto all'Esercizio dell'impresa familiare e, conseguentemente, dell'impossibilita del titolare di opporsi a che esso sia posto a disposizione dell'attivita economica esercitata da tutti i partecipanti alla comunione. (V 2242/78, mass n 391637; (V 2242/78, mass n 391636; (V 614/69, mass n 338837).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)