Sez. 1, Sentenza n. 1811 del 04/03/1997 Cc. (dep. 27/03/1997) Rv. 207195 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Aggravamento o alleggerimento - Possono derivare anche da modificazioni normative - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In materia di applicazione di misure coercitive personali, l'aggravamento o l'alleggerimento delle esigenze cautelari sono determinati non soltanto dal mutamento delle circostanze di fatto di cui al secondo e al quarto comma dell'art. 299 cod. proc. pen., ma anche da modificazione della normativa - dovuta a nuovo dettato legislativo ovvero a pronuncia di illegittimità costituzionale - in ordine alla valenza riconosciuta dal legislatore a determinate circostanze di fatto sintomatiche della presenza o assenza ovvero della gravità, o non, di esigenze cautelari. (Fattispecie in tema di ripristino della custodia cautelare in carcere nei confronti di persona affetta da AIDS e imputata di delitti di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., a seguito della sentenza 18 ottobre 1995 n. 439 della Corte costituzionale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 286 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 286 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)