Sez. 5, Sentenza n. 19 del 08/01/1999 Cc. (dep. 12/04/1999) Rv. 213098 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE | In presenza di condizioni di salute particolarmente gravi - Esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Motivazione specifica in fatto - Affievolimento della capacità a delinquere per effetto della malattia - Semplice richiamo ai precedenti penali o all'appartenenza a consorteria mafiosa - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE
In tema di misure cautelari, si richiede al giudice, nel caso ritenga di dover disporre la custodia in carcere pur in presenza di condizioni di salute particolarmente gravi, di motivare, attraverso la indicazione di fatti concreti, sia in ordine alla eccezionalità del "periculum in libertate", sia circa la assoluta inidoneità di ogni altra misura ad evitare l'elusione delle finalità perseguite dall'art 274 cod. proc. pen. Invero, la eccezionalità della rilevanza di siffatte esigenze esclude che esse possano essere identificate con quelle presunte dalla legge e derivanti dal titolo del reato, e vieta che esse possano essere desunte dai precedenti penali e dalla semplice appartenenza del soggetto a consorteria di tipo mafioso; con la conseguenza che la valutazione deve essere particolarmente rigorosa anche con riferimento al diverso atteggiarsi -per effetto della malattia- della capacità a delinquere del soggetto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 272, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 272, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)