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Sez. 2, Sentenza n. 7862 del 04/08/1990 (Rv. 468570 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CESSIONE DI QUOTA - QUALITÀ DI LITISCONSORTE NECESSARIO DEL CESSIONARIO.*
Stato
decisa il 1990-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468570-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CESSIONE DI QUOTA - QUALITÀ DI LITISCONSORTE NECESSARIO DEL CESSIONARIO.*

La disposizione dell'art. 784 cod. proc. civ., secondo cui la divisione ereditaria deve essere proposta in confronto di tutti gli eredi, va coordinata all'altra previsione, contenuta nello stesso articolo, secondo cui, nell'ipotesi di comunione ordinaria, la domanda deve essere proposta nei confronti di tutti i condomini, con la conseguenza che elemento caratterizzante ai fini del litisconsorzio è la partecipazione attuale alla comunione (contitolarità dei diritti comuni) con la conseguenza che, nell'ipotesi di cessione di quota ereditaria, litisconsorti necessari nel giudizio di divisione sono i cessionari della stessa e non gli eredi cedenti. (Conf 4322/87, mass n 453068).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 784

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)