diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4322 del 11/05/1987 (Rv. 453068 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CESSIONARI DI QUOTA EREDITARIA - LITISCONSORZI NECESSARI.*
Stato
decisa il 1987-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453068-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CESSIONARI DI QUOTA EREDITARIA - LITISCONSORZI NECESSARI.*

La disposizione dell'art. 784 cod. proc. civ., secondo cui la domanda di divisione ereditaria deve essere proposta in confronto di tutti gli eredi, va coordinata all'altra previsione, contenuta nello stesso articolo, secondo cui, nell'ipotesi di comunione ordinaria, la domanda deve essere proposta nei confronti di tutti i condomini, con la conseguenza che elemento caratterizzante ai fini del litisconsorzio è la partecipazione alla comunione (con titolarità dei diritti comuni) e non la qualità di erede in sè considerata; ne deriva che, nell'ipotesi di cessione di quota ereditaria, litisconsorti necessari nel giudizio di divisione sono i cessionari e non gli eredi cedenti, i quali, essendo usciti dalla comunione ereditaria e non più partecipandovi, sono privi di legittimazione in ordine alla divisione. (V 5531/80, mass n 409392; (Conf 234/87, mass n 417924; (Conf 5281/83, mass n 430178; (Conf 7788/82, mass n 421747; (Conf 3812/81, mass n 414442; (Conf 3451/77, mass n 386999; (Conf 1511/77, mass n 364268; (Conf 2598/73, mass n 366065).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 784

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)