Sez. 5 - , Ordinanza n. 7183 del 15/03/2021 (Rv. 660719 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI | Contratto di leasing - cd. "maxicanone" corrisposto con la prima rata - Contabilizzazione nell'esercizio di competenza - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI
In tema di determinazione ai fini impositivi dei redditi delle persone giuridiche e con riguardo ai costi deducibili per beni conseguiti in locazione finanziaria, a seguito della modifica normativa prevista dall'art. 3, commi 103, lett. c), e 109 della l. n. 549 del 1995, il cd. «"maxi-canone", corrisposto con il pagamento della prima rata, va contabilizzato interamente nell'esercizio di competenza.
Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 103 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 109 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102 com. 7, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 106, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)