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Sez. 5 - , Ordinanza n. 28575 del 29/11/2017 (Rv. 646288 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI | - Contratto di leasing - Cd. "maxicanone" corrisposto con la prima rata - Contabilizzazione nell'esercizio di competenza - Configurabilità.
Stato
decisa il 2017-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646288-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI

In tema di determinazione ai fini impositivi dei redditi delle persone giuridiche, e con particolare riguardo ai costi deducibili per i beni conseguiti in locazione finanziaria, a seguito della modifica normativa prevista dall'art. 3, commi 103, lett. c) e 109 della l. n. 549 del 1995, il cd. "maxicanone", corrisposto con il pagamento della prima rata, deve essere contabilizzato interamente nell'esercizio di competenza.

Riferimenti normativi: Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 136 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 109 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102 com. 7, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 106, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)