diritto.io

Sez. 3 - , Ordinanza n. 23931 del 07/08/2023 (Rv. 668588 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - POTERI DELL'INTERVENTORE | Procedimento sommario di cognizione - Preclusione alla formulazione di domanda dell'interventore - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668588-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - POTERI DELL'INTERVENTORE

Anche nel procedimento sommario di cognizione, come in quello ordinario e a maggior ragione in considerazione della sostanziale deformalizzazione del rito, deve escludersi la sussistenza di una preclusione alla formulazione da parte del terzo interveniente di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, costituendo la formulazione della domanda l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile.

Cod. Proc. Civ. art. 268 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)