Sez. 6, Sentenza n. 4090 del 03/03/1998 Ud. (dep. 02/04/1998) Rv. 210219 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Reiterazione della concessione - Elemento ostativo - Condanna intermedia per delitto, ancorché non sospesa - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
Ai fini dell'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., nella parte in cui consente di concedere la sospensione della pena anche a chi abbia già riportato una condanna sospesa, è necessario che tra la precedente e la nuova condanna non sia inserita condanna intermedia a pena detentiva per delitto ancorché non sospesa, in quanto la sua presenza dimostra che l'imputato è stato immeritevole della fiducia in lui risposta e rende quindi impossibile ed errata la rinnovazione di una prognosi favorevole circa la sua condotta futura.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)