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Sez. 3, Sentenza n. 7316 del 13/06/1996 Ud. (dep. 20/07/1996) Rv. 205812 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Reiterazione - Per condanna intermedia - Solo quando riguardi contravvenzione o multa per delitto - Condanna a pena detentiva per delitto - Revoca del beneficio.
Stato
decisa il 1996-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205812-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

La sospensione condizionale della pena può essere reiterata, qualora esista una condanna intermedia, solo quando la stessa riguardi una contravvenzione o la pena della multa per il delitto, giacché, altrimenti, alla reiterazione del beneficio osta il dettato dell'art. 164 cod. pen., in base al quale questo non può essere concesso a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, sicché se detta condanna è ostativa alla concessione del beneficio per la prima volta lo è a maggior ragione nell'ipotesi di reiterazione. Detta condanna determina, invece, la revoca, nonostante l'eventuale cumulo delle pene sia inferiore a due anni, in virtù del dettato dell'art. 168 cod. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)