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Sez. 3, Sentenza n. 1948 del 26/04/1996 Cc. (dep. 25/05/1996) Rv. 205435 - 01

Fonti del diritto - Leggi - Legge penale - Successione di leggi | Depenalizzazione - Trasformazione in illecito amministrativo con obbligo di trasmissione degli atti all'autorità competente - Intervenuto decorso del termine per la prescrizione - Formula di proscioglimento per essere il reato estinto per prescrizione - Prevalenza - Fattispecie in tema di depenalizzazione degli illeciti in materia di tutela del lavoro.
Stato
decisa il 1996-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205435-01

Fonti del diritto - Leggi - Legge penale - Successione di leggi

Il principio del "favor rei" stabilito dall'art. 2 cod. proc. pen. comporta che, in caso di depenalizzazione con la trasformazione del reato in illecito amministrativo con la previsione dell'obbligo di trasmissione degli atti all'autorità competente, debba in ogni caso procedersi alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione anche quando la causa estintiva sia maturata dopo la depenalizzazione. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto dovesse dichiararsi estinto il reato per prescrizione con riferimento alle violazioni della normativa sulla mancata consegna al lavoratore del libretto di lavoro e del prospetto paga depenalizzate dal D.Lgv 19 dicembre 1994 n. 758 poiché l'applicazione della formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato" avrebbe determinato conseguenze deteriori per l'imputato derivanti dalla trasformazione del reato in illecito amministrativo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 8, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)