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Sez. 3, Sentenza n. 10238 del 25/10/1996 Ud. (dep. 28/11/1996) Rv. 206529 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ | Depenalizzazione - Trasformazione in illecito amministrativo con obbligo di trasmissione degli atti all'autorità competente - Estinzione del reato - Distinte situazioni in relazione al momento in cui è intervenuta la causa estintiva - Fattispecie: prescrizione.
Stato
decisa il 1996-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206529-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ

Sui rapporti tra estinzione del reato e fatto non più previsto come illecito penale, nel caso di "abolitio criminis" accompagnata dalla trasformazione del reato in illecito amministrativo, vanno distinte due differenti situazioni in relazione al fatto che la causa estintiva sia intervenuta in epoca anteriore o posteriore all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione. (Nel primo caso, il giudice deve privilegiare il proscioglimento per estinzione dell'illecito, perché tale pronuncia risulta in concreto più favorevole della declaratoria che il fatto non è previsto dalla legge come reato, in esito alla quale la condotta rimane pur sempre perseguibile in sede amministrativa. Viceversa, se la causa estintiva sopravvenga alla depenalizzazione del fatto, il giudice deve dichiarare che questo non è più previsto dalla legge come reato, essendosi verificata, "in primis" la decadenza dalla giurisdizione che inibisce ogni diversa pronuncia. (Fattispecie in tema di prescrizione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 129, Legge 21/10/1988 num. 455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)