Sez. L, Sentenza n. 5341 del 10/08/1983 (Rv. 430257 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - NEL CORSO DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - STABILITÀ DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - NEL CORSO DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - STABILITÀ DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Premesso che il principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro durante lo svolgimento del rapporto opera - come risulta dall'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia - solo per quei rapporti che non sono assistiti dalla garanzia della stabilità, deve ritenersi stabile ogni rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimità o l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo; il che, per la generalità dei casi, coincide attualmente con l'ambito di operatività della legge 20 maggio 1970 n. 300, dati gli effetti attribuiti dall'art. 18 all'ordine di riassunzione, ben più incisivi di quelli previsti dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604. (Conf 1268/76, mass n 379956).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)