Sez. L, Ordinanza n. 30474 del 26/11/2024 (Rv. 672692-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE | Collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS - Indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL - Principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116, comma 1, c.c. - Applicabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE
Ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 22 del 2015, il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, sancito dall'art. 2116, comma 1, c.c., non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 all. 15, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST., DM min. LSO 02/05/1996 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)