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Sez. L - , Sentenza n. 7120 del 20/03/2017 (Rv. 643564 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Lavoratrice madre iscritta alla gestione separata ex l. n. 335 del 1995 - Indennità di maternità - Base di calcolo - Contributi maturati ma non versati nel periodo di riferimento - Computabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643564-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

Ai fini del calcolo dell’indennità di maternità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, in forza dell’art. 4, comma 3, del d.m. 4 aprile 2002, vanno computati i contributi spettanti sulla base del reddito maturato nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo protetto, e non soltanto quelli effettivamente versati nel suddetto periodo, sia in quanto ciò è consentito dalla locuzione utilizzata dal comma 3 cit., sia perchè il criterio di cassa vale a regolare l’obbligazione contributiva ma non anche il diritto alle singole prestazioni previdenziali, e sia, non da ultimo, perché il ritardo o mancato versamento contributivo da parte del committente rischierebbe di compromettere diritti coperti da sicuro fondamento costituzionale ai sensi degli artt. 3, 31 e 37 Cost.

Riferimenti normativi: DM min. LSO 04/04/2002, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 64 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 31, Costituzione art. 37, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)