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Sez. L, Sentenza n. 22780 del 09/11/2016 (Rv. 641602 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Termine di cui all'art. 1, comma 60, della l. n. 92 del 2012 - Violazione - Conseguenze - Sanatoria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2016-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641602-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

La violazione del termine di cui all'art. 1, comma 60, della l. n. 92 del 2012 non produce alcuna nullità se l'atto abbia raggiunto lo scopo per effetto della costituzione della parte reclamata, potendo essere disposta, d'ufficio o ad istanza dello stesso reclamante, la fissazione di altra udienza di discussione in data idonea a consentire il rispetto di detti termini, e dovendo ritenersi il contraddittorio validamente costituito anche quando il collegio, senza emettere alcun provvedimento formale di rinnovo si limiti, all'udienza di discussione originariamente fissata, a disporre il rinvio della stessa, con notificazione alla controparte non costituita.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)