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Sez. L, Sentenza n. 16349 del 04/08/2016 (Rv. 640852 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE | Rito di cui all'art. 1, commi 48 e segg., della l. n. 92 del 2012 - Termine per la notifica del ricorso - Perentorietà - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640852-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE

Il principio di celerità che informa il rito di cui all'art. 1, commi 48 e segg., della l. n. 92 del 2012, non può indurre a ritenere che il mancato rispetto del termine per la notificazione dell'originario ricorso, pacificamente considerato ordinatorio, possa condurre alla nullità dell'intero processo, né vi è ragione per qualificarlo perentorio nel suddetto regime, tanto più che, per il principio di effettività della tutela giurisdizionale, la declaratoria di inammissibilità non precluderebbe al ricorrente la possibilità di riproporlo.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)