diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3277 del 05/02/2019 (Rv. 652782 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Fabbricato iscritto nel gruppo catastale D - Successiva iscrizione nella categoria F/4 - Determinazione della base imponibile - Criteri.
Stato
decisa il 2019-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652782-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 n. 1992, deve applicarsi non solo ai fabbricati classificabili nel gruppo D non iscritti in catasto, ma anche a quelli già accatastati in tale gruppo, che, a seguito di variazione catastale, siano stati iscritti nella categoria F/4, destinata alle unità in corso di definizione, fino quando non venga presentata la richiesta di attribuzione di rendita, a seguito della quale il proprietario diviene titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, in relazione alla quale può risultare tenuto a pagare una diversa somma rispetto a quella provvisoriamente determinata in base al metodo sopra indicato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)