Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012 (Rv. 622975 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Determinazione - Fabbricati non iscritti in catasto (categoria D) - Rendita già richiesta ma solo successivamente attribuita - Rilevanza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall'art. 5, comma terzo, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si applica sino a quando non sia stata richiesta l'attribuzione della rendita. Per contro, una volta formulata tale istanza, deve applicarsi, e nei limiti in cui sia definitiva, la rendita già richiesta, anche se solo successivamente attribuita, ad ogni unità immobiliare come - dal momento della richiesta o dell'accertamento di intervenuta variazione della consistenza immobiliare - alla nuova e diversa unità immobiliare derivante dalla ristrutturazione, atteso che la previsione dell'art. 74, Comma primo, della legge 21 novembre 2000, n. 342, secondo cui "gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione", va intesa nel senso che detta notifica è mera condizione di efficacia, ma non esclude l'utilizzabilità di tale rendita, una volta notificata, per le annualità di imposta sospese, ossia suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)