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Sez. 3, Sentenza n. 10801 del 23/09/1994 Ud. (dep. 20/10/1994) Rv. 200383 - 01

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (singoli prodotti) - Carni | Bovino da allevamento - Sostanza alimentare - Sussistenza - Fattispecie: reato di cui all'art. 5 lett. a) legge n. 283 del 1962.
Stato
decisa il 1994-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200383-01

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (singoli prodotti) - Carni

Nell'ambito della disciplina normativa, ispirata alla tutela della salute del consumatore, il bovino da allevamento deve essere considerato "sostanza alimentare". (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 5 lett. a) legge 30 aprile 1962, n. 283 per avere l'imputato detenuto per la vendita a destinazione alimentare bovini cui erano state somministrate sostanze ormonali ad azione estrogena).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)