Sez. 3, Sentenza n. 2636 del 05/12/2003 Ud. (dep. 27/01/2004) Rv. 227592 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE | Marche auricolari atte ad identificare l'identità di un bovino - Appartenenza al novero dei sigilli di cui all'art. 349 cod. pen. - Sussistenza - Ragioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE
Integra il reato di cui all'art. 349 cod. pen. la condotta di colui che, in qualità di titolare di un'azienda agricola, manometta alcuni contrassegni auricolari di bovini, in quanto le marche auricolari - che costituiscono il modo esclusivo ed ufficiale, mediante il quale le autorità sanitarie certificano l'identità di un bovino e possono, per esigenze di tutela alimentare, seguirne le vicende dalla nascita alla macellazione - rientrano a pieno titolo nel novero dei sigilli di cui all'art. 349 cod. pen., preordinati ad assicurare l'identità di un bene, posto che la ratio cui risponde l'apposizione delle marche auricolari agli animali da consumo alimentare è conforme alla ratio della norma incriminatrice che è quella di consentire un'attività amministrativa preordinata al pubblico interesse e non altrimenti praticabile se non attraverso il mantenimento dell'integrità dei contrassegni e sigilli identificativi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)