Sez. 3, Ordinanza n. 1515 del 23/01/2026 (Rv. 677572-01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Pendenza di una causa in primo grado e dell'altra in cassazione - Continenza - Applicabilità - Esclusione - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Necessità - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE
In materia di continenza di cause pendenti in gradi diversi, ove i due giudizi, parzialmente coincidenti, si trovino rispettivamente in primo grado e in cassazione non trova applicazione la disciplina dell'art. 39 c.p.c., ma l'esigenza di coordinamento è garantita attraverso lo strumento della sospensione, ex art. 295 c.p.c., del processo che avrebbe subito l'attrazione, fino al passaggio in giudicato dell'altro che l'avrebbe esercitata, evitando così il rischio di giudicati contrastanti.
Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)