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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5340 del 18/02/2022 (Rv. 664063 - 02)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Continenza – Rapporto tra cause – Cause tra stessi soggetti pendenti in gradi ed in uffici diversi relative allo stesso rapporto negoziale ma a parti contrapposte – Sussistenza – Coordinamento tra le decisioni – Sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa iniziata per ultima - Fattispecie in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Stato
decisa il 2022-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664063-02

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Ove pendano in gradi diversi due cause in rapporto di continenza, perché aventi ad oggetto domande, interdipendenti o contrapposte, relative ad un unico rapporto negoziale, non è possibile rimettere, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., la causa successivamente proposta dinanzi al giudice preventivamente adito, ma l'esigenza di coordinamento, sottesa alla disciplina della continenza, va assicurata sospendendo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il processo che avrebbe dovuto subire l'attrazione dell'altro, in attesa della sua definizione con sentenza passata in giudicato. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto corretta la sospensione, ex art. 295 c.p.c., del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del medesimo credito, oggetto di altra causa, già pendente in un diverso grado e dinanzi ad un diverso ufficio giudiziario, legata da nesso di continenza).

Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)