Sez. 1, Sentenza n. 7110 del 14/01/1981 Ud. (dep. 18/07/1981) Rv. 149822 - 01
REATO- CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO - CRITERI - RISARCIMENTO PARZIALE - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
REATO- CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO - CRITERI - RISARCIMENTO PARZIALE - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Per l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., prima ipotesi, occorre aver riguardo al momento del risarcimento ("prima del giudizio") per individuare l'entità del danno da ristorare, prescindendo dai fatti che abbiano modificato l'originaria misura del nocumento. Quindi il colpevole può beneficiare dell'attenuante anche quando contribuisca a integrare il risarcimento parziale del danno ottenuto dalla parte lesa per altra via. (nella specie è stata ritenuta l'applicabilità dell'attenuante nel caso in cui la refurtiva sia stata recuperata indipendentemente dal colpevole, che ha risarcito solo la residua parte del danno).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)