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Sez. 3, Sentenza n. 20693 del 30/03/2000 Cc. (dep. 22/05/2001) Rv. 219515 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Contravvenzione di omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 1, comma 1, d.l. n. 429 del 1982 - Nuove disposizioni di cui al D. Lgs. n. 74 del 2000 - Irrilevanza penale delle relative condotte - Obbligo di revoca delle condanne da parte del giudice dell'esecuzione.
Stato
decisa il 2000-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219515-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati tributari, atteso che tra la contravvenzione di omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, già prevista dall'art.1, comma primo, del decreto legge 10 luglio 1982 n. 429, convertito con legge 7 agosto 1982 n. 516, ed il delitto di omessa dichiarazione, introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 2001 n. 74, non sussiste, stante la disomogeneità strutturale tra le due fattispecie, alcuna continuità di illecito, con la conseguenza che, a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 25 del medesimo decreto n. 74, le condotte sanzionate dalla contravvenzione predetta non assumono più rilievo penale, il giudice dell'esecuzione deve revocare, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. la sentenza di condanna nella parte relativa alle contravvenzioni di omessa dichiarazione dei redditi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 25, Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)