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Sez. U, Sentenza n. 35 del 13/12/2000 Ud. (dep. 15/01/2001) Rv. 217374 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Contravvenzione di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui all'art. 1, comma 1, d.l. n. 429 del 1982 - Abrogazione - Continuità di illecito con l'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 - Esclusione - Persistente rilevanza penale delle relative condotte - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217374-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati tributari, tra la contravvenzione di omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, già prevista dall'art. 1, comma 1, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con l. 7 agosto 1982, n. 516, ed il delitto di omessa dichiarazione, introdotto dall'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non sussiste, stante la disomogeneità strutturale fra le due fattispecie, alcuna continuità di illecito, con la conseguenza che, a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 25 del medesimo d.lgs n. 74/2000, le condotte sanzionate dalla contravvenzione predetta non assumono più, in applicazione del principio di cui all'art. 2, secondo comma, cod. pen. in tema di successione nel tempo delle norme incriminatrici, alcun rilievo penale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)