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Sez. 3, Sentenza n. 6068 del 18/12/1978 (Rv. 395887 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - VERSAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1978-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395887-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - VERSAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - DISCIPLINA APPLICABILE.*

In Mancanza di un'esplicita norma sul termine entro il quale l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, che esercitano il riscatto di cui all'art 8 della legge n 590 del 1965, sono tenuti ad eseguire il versamento del prezzo, debbono ritenersi applicabili le norme dettate in tema di Esercizio della prelazione, le quali accordano la dilazione trimestrale (art 8 citato, sesto comma) e la sospensione di tale termine quando sia dimostrata l'avvenuta presentazione della domanda ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo agevolato fino al provvedimento di concessione o di rifiuto e, comunque, per non piu di un anno (art 8 citato, settimo comma). (Conf 4541/77, mass n 388139; (Conf 3498/76, mass n 382247).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)