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Sez. 3, Sentenza n. 4541 del 22/10/1977 (Rv. 388139 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL PREZZO - DISCIPLINA DELLA PRELAZIONE - APPLICABILITA - DICHIARAZIONE DI RISCATTO - EFFICACIA - CONDIZIONE SOSPENSIVA - RIMBORSO DEL PREZZO.*
Stato
decisa il 1977-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388139-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL PREZZO - DISCIPLINA DELLA PRELAZIONE - APPLICABILITA - DICHIARAZIONE DI RISCATTO - EFFICACIA - CONDIZIONE SOSPENSIVA - RIMBORSO DEL PREZZO.*

In Mancanza di un'esplicita norma circa il termine entro il quale il coltivatore che esercita il riscatto previsto dall'art 8 della legge 26 maggio 1965, n 590, e tenuto ad eseguire il versamento del prezzo, devono ritenersi applicabili le Disposizioni dettate in tema di Esercizio della prelazione, le quali accordano la dilazione trimestrale (comma sesto dell'art 8) e la sospensione di tale termine, quando sia dimostrata l'avvenuta presentazione di domanda ammessa ad istruttoria per la concessione del mutuo agevolato, fino al provvedimento di concessione o di rifiuto e, comunque, per non piu di un anno (comma settimo dell'art 8). L'efficacia della dichiarazione di riscatto deve ritenersi sospensivamente condizionata al rimborso del prezzo. (Conf 3498/76, mass nn 382247, 382248).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)