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Sez. L, Ordinanza n. 30087 del 21/11/2024 (Rv. 673022-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito - Riproduzione in ricorso ed indicazione della loro esatta collocazione - Necessità - Omissione - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673022-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione, se una questione giuridica implicante accertamenti di fatto non è stata trattata nella pronuncia impugnata, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito, qualora il ricorrente si limiti a richiamarli senza riprodurli nell'atto o senza fornire puntuali indicazioni per la loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo nei precedenti gradi. (Nella specie - in tema di liquidazione del danno patrimoniale da recesso illegittimo dal rapporto di lavoro e deduzione dell'aliunde perceptum in una vicenda riguardante la compatibilità dell'attività lavorativa svolta presso la UEFA con l'eventuale prosecuzione del rapporto di collaborazione autonoma intrattenuto da un noto calciatore con l'A.C. Milan - la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla compatibilità dell'attività lavorativa successivamente svolta,

stante la novità della questione, non affrontata nella sentenza impugnata, né avendo la parte indicato le modalità della sua sottoposizione al contraddittorio nel corso del giudizio di merito).

Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)