Sez. 3 - , Ordinanza n. 7186 del 04/03/2022 (Rv. 664245 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE | Principio di autosufficienza del ricorso - Requisiti ex art. 366, comma 1, nn. 3) e 6), c.p.c. - Compatibilità con l’art. 6 CEDU - Sussistenza - Divieto di eccessivo formalismo (sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021) - Portata.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, va interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, risultando compatibile con il diritto fondamentale di accedere al giudice di legittimità e con il principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, purché i filtri di ammissibilità ex art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., collegati alla tecnica di redazione del ricorso, non vengano letti in maniera eccessivamente formale, al solo scopo di fronteggiare il forte afflusso di procedimenti.
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)