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Sez. 2, Sentenza n. 3288 del 29/10/1974 (Rv. 371820 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO PER CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371820-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO PER CASSAZIONE.*

La mancata osservanza del provvedimento, con il quale la Corte di Cassazione ha disposto l'integrazione del contraddittorio, comporta l'inammissibilita del ricorso ai sensi dell'art 331 - secondo comma - cod proc civ. (V 1461'74, mass n 369556).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)