Sez. 1, Sentenza n. 2102 del 18/07/1973 (Rv. 365293 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - AD PROCESSUM - DIFETTO - RILEVABILITA DI UFFICIO IN SEDE DI LEGITTIMITA - LIMITI - FORMAZIONE DEL GIUDICATO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - AD PROCESSUM - DIFETTO - RILEVABILITA DI UFFICIO IN SEDE DI LEGITTIMITA - LIMITI - FORMAZIONE DEL GIUDICATO.*
Il difetto di legittimazione (ad processum, ovvero ad causam) puo essere dedotto o rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e quindi anche in Cassazione, salva la preclusione eventualmente formatasi quando la questione sia stata sollevata e discussa nelle precedenti fasi processuali senza essere riproposta ulteriormente. (Conf 1673/71; 2206/70).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)