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Sez. 1, Sentenza n. 2102 del 18/07/1973 (Rv. 365293 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - AD PROCESSUM - DIFETTO - RILEVABILITA DI UFFICIO IN SEDE DI LEGITTIMITA - LIMITI - FORMAZIONE DEL GIUDICATO.*
Stato
decisa il 1973-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365293-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - AD PROCESSUM - DIFETTO - RILEVABILITA DI UFFICIO IN SEDE DI LEGITTIMITA - LIMITI - FORMAZIONE DEL GIUDICATO.*

Il difetto di legittimazione (ad processum, ovvero ad causam) puo essere dedotto o rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e quindi anche in Cassazione, salva la preclusione eventualmente formatasi quando la questione sia stata sollevata e discussa nelle precedenti fasi processuali senza essere riproposta ulteriormente. (Conf 1673/71; 2206/70).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)