Sez. 1, Sentenza n. 8775 del 04/09/1998 (Rv. 518608 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Difetto - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Formazione del giudicato interno.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM
Il difetto di "legitimatio ad causam" può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salva la preclusione eventualmente formatasi, quando la questione sia stata sollevata e discussa nelle precedenti fasi processuali e la relativa statuizione non abbia formato oggetto di censura in sede di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)