Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12028 del 10/06/2016 (Rv. 640029 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE | Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Condanna alle spese - Principio della soccombenza - Applicazione - Fondamento - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE
In tema di accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ed assistenziale, la previsione della pronuncia sulle spese, di cui all'art. 445-bis, comma 5, c.p.c., deve essere coordinata con il principio generale sulla soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., sicché la parte totalmente vittoriosa non può essere in alcun caso condannata al pagamento delle spese in favore della controparte. (Nella specie, la S.C. ha annullato, su ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost., un decreto di omologa di cui all'art. 445-bis c.p.c., che, pur accertando l'insussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, aveva posto a carico dell'INPS sia le spese processuali che quelle di consulenza tecnica di ufficio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)