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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16515 del 05/08/2016 (Rv. 640850 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE | Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Condanna alle spese - Principio della soccombenza - Requisito reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640850-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE

In materia di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., le spese di consulenza tecnica di ufficio non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di omologa del tribunale che, nell'insussistenza del requisito sanitario, aveva onerato il ricorrente - avente i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. - delle spese della consulenza tecnica di ufficio, e, decidendo nel merito, le ha poste a carico dell'INPS).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)