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Sez. 1, Sentenza n. 1368 del 26/01/2016 (Rv. 638434 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI | Rito societario - Modificazione della domanda ex art. 6 del d.lgs. n. 5 del 2003 - Possibilità - Limiti - Deducibilità di una nullità contrattuale diversa da quella originariamente dedotta - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638434-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI

Il riferimento alla possibilità di modificare, nella memoria di replica ex art. 6, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 5 del 2003 (applicabile "ratione temporis"), la domanda originariamente formulata va inteso nel senso che la modifica può riguardarne anche uno o entrambi gli elementi oggettivi ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l'ammissibilità della deduzione, nella memoria predetta, di un profilo di nullità contrattuale (nella specie, per l'omessa indicazione della facoltà di recesso del risparmiatore ai sensi dell'art. 30, comma 7, del d.lgs. n. 58 del 1998) diverso da quello invocato in citazione, tanto più che il giudice, innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale, deve rilevare d'ufficio l'esistenza di altra causa di quest'ultima, anche se di protezione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 30 com. 7, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)